Consolato onorario

Il consolato onorario è un ufficio di rappresentanza retto dal console onorario normalmente un cittadino dello Stato ospitante, non di carriera, che agisce su richiesta dello stato inviante dopo autorizzazione dello Stato ricevente detta exequatur. Svolge funzioni burocratiche non di diritto internazionale. Tutti i consolati onorari sono svolti a titolo gratuito e quindi non sono pagati dallo stato che rappresentano. Il consolato onorario gode di alcune immunità consolari, ma meno estese del console di carriera. L’unico luogo inviolabile del suo ufficio sono gli archivi consolari.

Funzioni consolari (valide sia per i consoli di carriera che per quelli onorari)
Art. 5. Della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari - 24 aprile 1963

  • proteggere nello Stato di residenza gli interessi dello Stato d'invio e dei dipendenti, persone, fisiche e morali, nei limiti ammessi dal diritto internazionale;
  • favorire lo sviluppo di relazioni commerciali, economiche, culturali e scientifiche tra lo Stato d'invio e lo Stato di residenza e promuovere in ogni altra maniera relazioni amichevoli tra di loro nel quadro delle disposizioni della presente Convenzione;
  • informarsi, con tutti i mezzi leciti, delle condizioni e dell'evoluzione della vita commerciale, economica, culturale e scientifica dello Stato di residenza, fare rapporto al riguardo al governo dello Stato d'invio e dare informazioni alle persone interessate;
  • rilasciare passaporti e documenti di viaggio a coloro che dipendono dallo Stato d'invio, nonché visti e documenti appropriati alle persone che desiderano recarsi allo Stato d'invio;
  • prestare soccorso e assistenza ai dipendenti, persone fisiche e morali, dallo Stato d'invio;
  • agire in qualità di notaio e d'ufficiale di stato civile ed esercitare funzioni simili come alcune funzioni d'ordine amministrativo per quanto le leggi e i regolamenti dello Stato di residenza non vi si oppongono;
  • salvaguardare gli interessi dei dipendenti, persone fisiche e morali dallo Stato d'invio, nelle successioni nel territorio dello Stato di residenza uniformernente alle leggi e ai regolamenti dello Stato di residenza;
  • salvaguardare, nei limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza, gli interessi dei minori e degli incapaci, dipendenti dallo Stato d'invio particolarmente quando è richiesta a loro riguardo la istituzione di una tutela o di una curatela;
  • sotto riserva delle pratiche e procedure in vigore nello Stato di residenza, rappresentare i dipendenti dallo Stato d'invio o prendere disposizioni al fine di assicurare loro una appropriata rappresentanza davanti ai tribunali o alle altre autorità dello Stato di residenza per richiedere, conformemente alle leggi e ai regolamenti dello Stato di residenza, l'adozione di misure provvisorie in vista della salvaguardia dei diritti e interessi di questi dipendenti allorché, per loro assenza o per ogni altra causa, essi non possono difendere in tempo utile i loro diritti e interessi;
  • trasmettere atti giudiziari ed extragiudiziali o eseguire commissioni rogatorie conformemente agli accordi internazionali in vigore, o, in mancanza di tali accordi, in ogni maniera compatibile colle leggi e i regolamenti dello Stato di residenza;
  • esercitare i diritti di controllo e di ispezione previsti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato d'invio sulle navi di mare e sui battelli fluviali aventi la nazionalità dello Stato d'invio e sugli aerei immatricolati in questo Stato, così come sui loro equipaggi;
  • prestare assistenza a navi, battelli e aerei menzionati alla lettera k. del presente articolo, nonché ai loro equipaggi, ricevere le dichiarazioni sul viaggio di queste navi e battelli, esaminare e visitare documenti di bordo e, senza pregiudizio dei poteri delle autorità dello Stato di residenza, fare inchieste su incidenti avvenuti nel corso delle traversate e regolare, per quanto le leggi e i regolamenti dello Stato d'invio l'autorizzano, le contestazioni di ogni natura tra il capitano, gli ufficiali e i marinai;
  • esercitare ogni altra funzione affidata a un posto consolare dallo Stato d'invio che non siano interdette dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza o alle quali lo Stato di residenza non si opponga o che sono menzionate negli accordi internazionali in vigore fra lo Stato d'invio e lo Stato di residenza.

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